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Assicurazioni moto: quando l’indennizzo diretto non funziona

Dal 2006 è entrato in vigore il sistema dell’indennizzo diretto che prevede sia l’assicurazione della "vittima" a risarcire i danni. La vecchia modalità rimane però operativa in molte fattispecie, come ad esempio quando sono coinvolti più di due veicoli. In tali casi la richiesta danni andrà formulata nei confronti dell’assicurazione del danneggiante. Vediamo quali sono

 

Non sempre è diretto
Il risarcimento con il metodo dell’indennizzo diretto (articolo 149 Codice delle Assicurazioni), prevede che sia la compagnia della vittima a riparare tutti i danni. Ma non tutti i casi di sinistro sono coperti da questo sistema. Quando non è così la disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, che contiene una dettagliata scansione delle fasi e dei tempi che compongono l’iter dellla liquidazione dei danni. Ma quali sono le fattispecie sottoposte ancora al vecchio regime? Ecco quali sono:
1) l’incidente vede coinvolti più di due veicoli;
2) l’incidente vede coinvolto un pedone, un ciclista, un bene immobile;
3) una delle compagnie non ha aderito alla convenzione CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto);
4) uno dei veicoli coinvolti non è regolarmente assicurato;
5) uno dei veicoli coinvolti non è un veicolo a motore;
6) uno dei veicoli coinvolti è un veicolo speciale;
7) uno dei veicoli coinvolti è una macchia agricola;
8) uno dei veicoli coinvolti risulta immatricolato all’estero;
9) è mancato l’impatto tra due veicoli (cd. sinistro senza urto);
10) dal sinistro sono derivate lesioni cd. macropermanenti (comportanti un’invalidità permanente superiore a nove punti percentuali);
11) è rimasto danneggiato un passeggero (art. 141 stabilisce, infatti, che il terzo trasportato deve essere in ogni caso risarcito dalla compagnia che assicura il veicolo sul quale si trovava, indipendentemente dalle responsabilità per il verificarsi del sinistro e dalle lesioni micropermanenti, ovvero macropermanenti, riportate).

Un cenno a parte meritano tutti quei sinistri riconducibili alla cattiva manutenzione delle strade, in altre parole quei danni che si verificano a causa ed in conseguenza delle cd. insidie o trabocchetti stradali. In queste ipotesi, infatti,  non trovano applicazione le due procedure previste dal codice delle assicurazioni (art. 148 e 149), bensì l’art. 2051 c.c. e l’art. 14 del Codice della Strada. In questi casi sarà comunque necessario inviare una formale richiesta di risarcimento, non direttamente all’assicurazione bensì presso la sede legale dell’ente proprietario della strada (ad esempio, il Comune o la Provincia). Sarà lo stesso ente a segnalare il sinistro alla propria compagnia.

Fonte Insella.it

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